|
OGGETTO:Applicazione di
pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli
Uffici Provinciali della Motorizzazione,
in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione,
di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da
norme comunitarie che prevedano
l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche
indipendenti, né risultano allo studio,
sia in sede internazionale che comunitaria, normative
specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo
alcuni Paesi hanno adottato norme
nazionali che disciplinano l’approvazione di dette
pellicole nonché la loro installazione sui vetri
dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare
norme nazionali, rinviando la
regolamentazione della materia alla eventuale emanazione
di normative comunitarie.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio
della libera circolazione delle merci,
sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito
la Comunità europea, non è possibile
vietare la commercializzazione di un prodotto approvato
in un altro Stato membro e quindi
liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere
accettate pellicole applicate ai
vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei
veicoli approvate da altri Stati membri della
Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio
economico europeo, fermo restando il rispetto
dei campi di visibilità previsto dalle norme
comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di
revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione
delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1)che sulle pellicole sia apposto il marchio
identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2)che dette pellicole siano state omologate per il vetro
sul quale sono state applicate.
A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di
omologazione, costituito all’estero, dal quale
risulti che le pellicole montate siano state approvate
per lo specifico tipo di vetro su cui sono
state applicate.
L’installatore dovrà certificare che il vetro,
ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore
previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive
92/22/CE (vetri di sicurezza),
71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di
visibilità anteriore) non è consentita
l’applicazione delle pellicole in argomento né sul
parabrezza, né sui vetri laterali anteriori;
inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è
ammessa solo a condizione che il veicolo sia
allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i
lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di
pellicole adesive sui vetri dei veicoli non
comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a
norma dell’art. 78 del Codice della strada. |