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Normativa che regola il montaggio delle Pellicole Oscuranti


MINISTERO DELLE   INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della   motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
    Prot. n. 1680/M360

Roma, 8 maggio 2002
   
OGGETTO:Applicazione di   pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli   Uffici Provinciali della Motorizzazione,
in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione,   di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da   norme comunitarie che prevedano
l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche   indipendenti, né risultano allo studio,
sia in sede internazionale che comunitaria, normative   specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo   alcuni Paesi hanno adottato norme
nazionali che disciplinano l’approvazione di dette   pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare   norme nazionali, rinviando la
regolamentazione della materia alla eventuale emanazione   di normative comunitarie.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio   della libera circolazione delle merci,
sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito   la Comunità europea, non è possibile
vietare la commercializzazione di un prodotto approvato   in un altro Stato membro e quindi
liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere   accettate pellicole applicate ai
vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei   veicoli approvate da altri Stati membri della
Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio   economico europeo, fermo restando il rispetto
dei campi di visibilità previsto dalle norme   comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di   revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione
delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1)che sulle pellicole sia apposto il marchio   identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2)che dette pellicole siano state omologate per il vetro   sul quale sono state applicate.
A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di   omologazione, costituito all’estero, dal quale
risulti che le pellicole montate siano state approvate   per lo specifico tipo di vetro su cui sono
state applicate.
L’installatore dovrà certificare che il vetro,   ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore
previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive   92/22/CE (vetri di sicurezza),
71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di   visibilità anteriore) non è consentita
l’applicazione delle pellicole in argomento né sul   parabrezza, né sui vetri laterali anteriori;
inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è   ammessa solo a condizione che il veicolo sia
allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i   lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di   pellicole adesive sui vetri dei veicoli non
comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a   norma dell’art. 78 del Codice della strada.
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